La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha approvato, in sede deliberante, la nuova normativa sul prestito vitalizio ipotecario.
‘È importante spiegare – afferma il Presidente della Commissione Mauro Maria Marino – le novità previste dal testo, che mette a disposizione dei cittadini una via alternativa per l’accesso alla liquidità.’
‘Il prestito vitalizio ipotecario – spiega Marino – nella sua nuova formulazione, si presenta sicuramente come una possibilità concreta ed importante per molti italiani. Uno strumento che può sostenere in modo non indifferente quella larga fetta di pensionati che, pur avendo beni immobili, soffrono una carenza di liquidità a causa delle basse pensioni’.
Marino spiega in sintesi i punti salienti del provvedimento:
‘La legge andrà ad integrare e chiarificare la disciplina vigente, trasformando il prestito vitalizio ipotecario in una forma di finanziamento alternativa, a cui possono accedere tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni ed in possesso di un immobile. Il cittadino che rispecchia tali criteri può dunque fare richiesta, ad un istituto bancario o ad un’azienda finanziaria, per avere accesso ad un finanziamento immediato, consistente in una percentuale del valore dell’immobile in possesso; immobile su cui viene posta, a garanzia, un’ipoteca. È importante sottolineare come il soggetto ipotecante non sia in alcun modo tenuto a lasciare la proprietà’. Per quanto riguarda il rimborso del finanziamento: ‘La legge consente alle parti di concordare le modalità di rimborso graduale di interessi e spese, senza che sia applicata la capitalizzazione annuale degli interessi. In questo caso, il soggetto finanziatore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento – cioè quello avvenuto tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata – se verificatosi almeno sette volte, anche non consecutivamente’. ‘Qualora il soggetto non concordi le modalità di rimborso graduale, la legge prevede – fa presente Marino – tre casi per il rimborso integrale, cioè in un’unica soluzione: 1) in caso di decesso del cittadino che ha ricevuto il finanziamento; 2) se la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile vengono trasferiti – anche solamente in parte; 3) se si compiono atti tali da ridurre significativamente il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi capaci di gravare sullo stesso’.
‘Qualora, a distanza di 12 mesi dal verificarsi di una di queste condizioni, il finanziamento non venisse rimborsato, il finanziatore vende l’immobile al valore di mercato, valore che si decurta del 15% per ogni dodici mesi, sino al momento della vendita. In caso di decesso del contraente e alternativamente a quanto sopra scritto, è importante sottolineare – conclude Marino – come non sia preclusa, agli eredi, la possibilità di estinguere il debito e rientrare in pieno possesso dell’immobile; questi, inoltre, possono provvedere personalmente alla vendita dello stesso, entro e non oltre i 12 mesi successivi al decesso’.

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